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Descrizione
L' art. 11, comma 2 D.L. 26 GIUGNO 2026 N. 108 dispone che i possessori di un acarta d'identita' cartacea che non siano riusciti a sostituirla entro il 03 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamentea tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.
Si evidenza che in nessun caso il documento cartaceo potra' essere utilizzato per l'espatrio oltre il 3 agosto p.v.
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Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026, 17:26