Saldi, vendite straordinarie e vendite sottocosto

Published on 25 August 2021 • Commercio

La materia è regolata dall’art. 15 del D.Lgs. 114/98 smi e, conseguentemente, dalle disposizioni del capo VI della Legge regionale 28/1999 smi (articoli da 12 a 15).
Rientrano tra le vendite straordinarie:

Vendite di liquidazione:

Le vendite di liquidazione, come definitive all’art. 15 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale

b) cessione dell'azienda

c) trasferimento dell'azienda in altro locale

d) trasformazione o rinnovo dei locali

e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

Per effettuare la vendita di liquidazione bisogna fare una comunicazione al comune dove ha sede il punto di vendita, almeno 30 giorni prima dell’inizio della liquidazione. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate decorsi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e per un periodo non superiore a 3 mesi nei casi a), b) c) e d).

NOTA BENE: nel caso di trasformazione/rinnovo dei locali, se l’intervento non è supportato da atti amministrativi di presupposto (DIA – SCIA….), le vendite di liquidazione possono essere effettuate decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e per un periodo non superiore a 30 giorni, e alla comunicazione va allegato un regolare preventivo di spesa predisposto da azienda specializzata.

N.B. Si allega il modello di comunicazione (All. A)

Vendite promozionali:

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Possono essere effettuate durante tutto l’anno e senza alcuna comunicazione.

ATTENZIONE: Non è invece consentito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 27/2004, lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi).

E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Vendite sottocosto:

Sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purchè documentati.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Vendite di fine stagione (saldi):

Con particolare riferimento alle vendite di fine stagione – saldi estivi e invernali – le modifiche apportate alla Legge regionale 28/1999 hanno disposto che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissi annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Con D.G.R. 24 ottobre 2016, n. 16-4101 è stata confermata l'individuazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti specificazioni:

i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e il primo sabato del mese di luglio;

per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione.

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori (Codice del Consumo).

N.B. Il modello da apporre nel locale, aggiornato con le informazioni necessarie, è reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Damiano d’Asti all’inizio di ogni anno.

ATTENZIONE: ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

All. A - Comunicazione vendita di liquidazione

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